Il Mercato energetico nell’Era del Libero Scambio

Il Mercato energetico nell'Era del Libero Scambio

Facciamo chiarezza sui punti fondamentali entrati in vigore nell’ultimo anno che sanciscono l’entrata del mercato energetico nell’era del libero scambio.

Qual è lo scopo della direttiva EU 2019/944?

Delinea le regole per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio dell’elettricità, insieme ad aspetti di protezione dei consumatori, con l’obiettivo di creare mercati dell’elettricità integrati competitivi, incentrati sul consumatore, flessibili, equi e trasparenti nell’UE.
Esso contiene, tra l’altro, norme sui mercati al dettaglio dell’energia elettrica, mentre il regolamento (UE) 2019/943, adottato contestualmente, contiene principalmente norme sul mercato all’ingrosso e sul funzionamento della rete.
Abroga la direttiva 2009/72/CE a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La direttiva chiarisce e rafforza i diritti esistenti dei clienti e ne introduce di nuovi:

  • diritto di scegliere liberamente un fornitore e restrizioni sulle commissioni di conversione e di uscita, tranne in caso di risoluzione dei contratti a tempo determinato a prezzo fisso prima della data di scadenza;
  • diritto di accedere ad almeno uno strumento di confronto dei prezzi che soddisfi determinati requisiti di fiducia; agli strumenti gestiti privatamente conformi può essere rilasciato un marchio di fiducia;
  • diritto di entrare a far parte di una comunità energetica cittadina pur mantenendo i pieni diritti dei consumatori, compreso il diritto di lasciare la comunità senza sanzioni;
  • diritto a un contratto a prezzo dinamico (basato sui prezzi del mercato spot o del giorno prima) da almeno un fornitore e da ogni fornitore con più di 200.000 clienti e diritto di ricevere informazioni sulle opportunità e sui rischi connessi;
  • diritto ad un contratto di aggregazione indipendente dalla fornitura di energia elettrica;
  • diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica, individualmente o tramite un aggregatore;
  • diritto di richiedere l’installazione di un contatore intelligente entro 4 mesi, mentre i paesi dell’UE devono garantire l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, tranne quando non è ancora considerato conveniente;
  • diritto dei clienti energivori o vulnerabili a una tutela mirata, ma con fissazione dei prezzi regolamentata consentita solo a determinate condizioni;
  • diritto dei clienti che affrontano la disconnessione di ricevere informazioni su alternative, come piani di pagamento o una moratoria, con largo anticipo.

Le fatture devono essere chiare, corrette, concise e presentate in modo da facilitare i confronti.
Le informazioni sulla fatturazione devono essere fornite almeno ogni 6 mesi o una volta ogni 3 mesi, se richiesto, oppure, se il cliente finale ha scelto di ricevere la fatturazione elettronica, e almeno una volta al mese se i contatori possono essere letti da remoto.

I paesi dell’UE devono:

  • garantire che gli aggregatori possano offrire contratti di aggregazione ai clienti senza che tali clienti debbano ottenere il consenso del loro fornitore;
  • assicurare l’equa partecipazione degli aggregatori a tutti i mercati dell’energia elettrica e che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione trattino gli aggregatori allo stesso modo degli altri partecipanti al mercato, anche quando acquistano servizi;
  • stabilire regole trasparenti che assegnino ruoli e responsabilità a tutti i partecipanti al mercato e stabilire regole per lo scambio di dati tra partecipanti al mercato;
  • stabilire regole di compensazione tra aggregatori e fornitori qualora l’attivazione della gestione della domanda determini uno squilibrio; tale compensazione copre rigorosamente i costi risultanti e il calcolo di tale compensazione può tenere conto dei benefici sistemici della gestione della domanda.

Comunità energetiche dei cittadini

Sono entità controllate da azionisti o membri basate sulla partecipazione volontaria e aperta, che:

  • hanno il diritto di impegnarsi in servizi di generazione, distribuzione, fornitura, consumo, efficienza energetica o servizi di ricarica per veicoli elettrici, o fornire altri servizi energetici ai propri membri o azionisti ;
  • hanno il diritto di essere connessi alle reti di distribuzione e di essere trattati in modo non discriminatorio in termini di regolamentazione o di accesso a tutti i mercati dell’energia elettrica;
  • hanno il diritto di condividere con i propri associati la propria produzione di energia elettrica secondo un’analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite;
  • hanno il diritto, ove consentito dal Paese UE in questione, di possedere, istituire, acquistare o affittare reti di distribuzione soggette alla normativa applicabile.

Accesso ai dati e interoperabilità

La direttiva aggiorna le regole sull’accesso ai dati di misura e consumo/produzione da parte di operatori di rete, consumatori, fornitori e fornitori di servizi. Inoltre, prevede che la Commissione Europea istituisca nel diritto derivato regole di interoperabilità per facilitare lo scambio di dati.
I gestori dei dati devono garantire un accesso non discriminatorio ai dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

Elettromobilità

I paesi dell’UE devono stabilire un quadro normativo per facilitare la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici alla rete di distribuzione.
Gli operatori dei sistemi di distribuzione* (DSO) sarebbero autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o gestire punti di ricarica solo se nessun altro organismo ha espresso interesse per una procedura di gara aperta, soggetta ad approvazione normativa e in linea con le regole di accesso di terzi.

Operatori del sistema di distribuzione (DSO):

sono responsabili di garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare la domanda di distribuzione di energia elettrica, compresa l’integrazione efficiente in termini di costi di nuovi impianti di generazione di energia elettrica e in particolare di quelli che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché di fornire agli utenti del sistema con le informazioni necessarie per l’accesso e l’uso efficiente del sistema;
deve pubblicare i piani di sviluppo della rete indicando gli investimenti previsti per i successivi 5-10 anni;
ove facente parte di un’impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente almeno per forma giuridica, organizzazione e processo decisionale da altre attività non relative alla distribuzione;
non sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o gestire impianti di stoccaggio, salvo che siano soddisfatte determinate condizioni.

Operatori dei sistemi di trasmissione* (TSO):

deve garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare la domanda di trasmissione di energia elettrica, in stretta collaborazione con i TSO ei DSO limitrofi.
gestisce il funzionamento sicuro del sistema, compreso il mantenimento dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.
non sono autorizzati a possedere, sviluppare, gestire o gestire impianti di stoccaggio dell’energia, a condizioni simili a quelle applicabili ai DSO.


Regolatori nazionali dell’energia:

devono cooperare con le autorità di regolamentazione limitrofe e con l’Agenzia per la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell’energia dell’UE su questioni quali la preparazione ai rischi, l’allocazione della capacità transfrontaliera e garantire un livello adeguato di capacità di interconnessione.

Da quando si applica la direttiva?

Si applica dal 1 gennaio 2021.

La direttiva (UE) 2019/944 rivede e sostituisce la direttiva 2009/72/CE e deve diventare legge nei paesi dell’UE entro il 31 dicembre 2020.

La direttiva originale 2009/72/CE doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro il 2011.

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Domenico Buoniconti

Domenico Buoniconti

Astrofisico e Global Change Ecologist, studio con grande passione le energie rinnovabili per avere, giorno dopo giorno, un quadro sempre più chiaro del mercato energetico e di tutte le tecnologie pronte ad imporsi nel prossimo futuro.
Domenico Buoniconti

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Astrofisico e Global Change Ecologist, studio con grande passione le energie rinnovabili per avere, giorno dopo giorno, un quadro sempre più chiaro del mercato energetico e di tutte le tecnologie pronte ad imporsi nel prossimo futuro.

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